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• Il Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020) punta a definire un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività d’impresa oltre ad essere regolarmente iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio.

 

• In particolare, entro il 1.10.2020 le imprese dovranno verificare se il proprio indirizzo Pec è attivo e iscritto nel Registro delle imprese. In caso contrario dovranno acquisirne uno presso i certificatori accreditati.

 

• Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1.10.2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese procederà ad assegnare d’ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti.

 

• Gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

 

• Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio, caso molto frequente) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

 

• Gli aspetti burocratici relativi alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec sono stati semplificati con la possibilità di comunicare il proprio indirizzo di Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa all’indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it.

 

• Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la Pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, nel caso dei professionisti l’art. 37, c. 1, lettera e) del Decreto Semplificazioni in fase di conversione, non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce, tuttavia, solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall’Albo fino all’avvenuta comunicazione.