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PILLOLE DI LAVORO
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
ATTO A FORMA LIBERA E NON OBBLIGO DI PREVENTIVA MOTIVAZIONE
La Cassazione con recentissima sentenza n. 12029/2020 del 19.06.2020, torna sul tema, sempre attuale, del trasferimento dei lavoratori spiegando che il provvedimento di trasferimento è assoggettato al principio generale di libertà delle forme e non vi è in capo al datore di lavoro un obbligo preventivo di comunicazione dei motivi del trasferimento, salvo il caso in cui il sia il lavoratore a contestarne legittimità.
Qualora il lavoratore ne contesti la legittimità, allora il datore avrà l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di legittimità oggetto di allegazione da parte del lavoratore.
Avv. Valentina Verga
Ufficio Legale Diritto del Lavoro
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