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Il nuovo congedo parentale
La modifica all’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede l’aumento della percentuale dell'indennità, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino nella seguente misura:
➔ 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
➔ 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevato all’80% per il solo anno 2024.
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