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D.L. 8 settembre 2020, n. 111 : Smart working e Congedi in caso di quarantena dei figli
Il prossimo 14 settembre verrà meno il diritto generalizzato dei genitori di figli under 14, a lavorare in modalità agile. La disposizione mirava ad agevolare la possibilità di conciliare il lavoro con la cura dei figli rimasti a casa nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19 e le vacanze estive. Ben si comprende quindi che cessi di operare con l’inizio del nuovo anno scolastico. Ma la riapertura delle scuole porta con sé varie incognite, tra cui l’eventualità che si verifichino casi di positività al virus, con conseguente collocazione obbligatoria in quarantena di chi è venuto in contatto con la persona infetta.
Sul punto è quindi intervenuto il DL 8 settembre 2020, n. 111 in vigore dal 9 settembre 2020.
Per quanto riguarda la materia lavoristica, si segnala, in particolare, la seguente disposizione:
- Art. 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
Con il predetto articolo vien garantito il diritto allo smart working a un genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.
Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%, godibile sino al 31 dicembre 2020, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo, come lo smart working, può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto; la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per lo stesso periodo, il diritto allo smart working.
Avv. Valentina Verga
Ufficio Legale Diritto del Lavoro