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Tramite pubblicazione della circolare Inps n. 27 del 31/01/2024 sono state rese note dall’Istituto le specifiche relative al c.d. Bonus mamme previsto dall’art. 1, commi 180 – 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024): dal 01/01/2024 al 31/12/2026 infatti, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli, è stato introdotto l’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico dipendente (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di € 3.000 annui da riparametrare su base mensile. Il bonus spetta alle lavoratrici che siano madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche alle lavoratrici madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore ai 10 anni (inteso come 9 anni e 364 giorni).
L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.
Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.
Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.
Tale misura risulta essere strutturalmente alternativa all’esonero del 6% sulla quota IVS a carico dei lavoratori previsto dall’art. 1, comma 15 della medesima legge.
 
Si segnala che, in considerazione del fatto che l'azienda, soprattutto dopo l'entrata in vigore della normativa sull'Assegno unico universale, non dispone (più) di dati sulla situazione famigliare dei dipendenti, le lavoratrici interessate dovranno far pervenire l’autodichiarazione allegata compilata con il codice fiscale dei figli. In difetto di tale documentazione, attesa la responsabilità contributiva ricadente sul datore di lavoro, non si darà luogo all'esonero.
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
 
Distinti saluti
 
Dott. Alessandro Russo