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Sul punto è quindi intervenuto il DL 8 settembre 2020, n. 111 in vigore dal 9 settembre 2020.

Per quanto riguarda la materia lavoristica, si segnala, in particolare, la seguente disposizione:

  • Art. 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. 

Con il predetto articolo vien garantito il diritto allo smart working a un genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.

Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%, godibile sino al 31 dicembre 2020, con contribuzione figurativa.

Anche il congedo, come lo smart working, può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto; la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per lo stesso periodo, il diritto allo smart working.

 

Avv. Valentina Verga

 

Ufficio Legale Diritto del Lavoro